TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
ART.35.
La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all’estero.
ART.36.
Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
ART.37.
La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retri-
buzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consen-
tire l’adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
ART.38.
Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vec-
chiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati
hanno diritto all’educazione e all’avviamento pro-
fessionale.
Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predi-
sposti o integrati dallo
Stato.
L’assistenza privata è
libera.
ART.39.
L’organizzazione sindacale
è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.
E’ condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
ART.40.
Il diritto di sciopero si
esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
ART.41.
L’iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività eco-
nomica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
ART.42.
La proprietà è pubblica o
privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la fun-
zione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo in-
dennizzo, espropriata per
motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e testa-
mentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
ART.43.
A fini di utilità generale
la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o
di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
ART.44.
Al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
ART.45.
La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con
i mezzi più idonei e ne assicura, con gli oppor-
tuni controlli, il
carattere e le finalità.
La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
ART.46.
Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavora-
tori a collaborare, nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
ART.47.
La Repubblica incoraggia e
tutela il risparmio in tutte le sue forme; disci-
plina, coordina e
controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azio-
nario nei grandi complessi
produttivi del paese.
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