L’ANGOLO DELLA POESIA

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L’angolo della Poesia

‘A livella (Antonio De Curtis in arte Totò) – 2

Proprio azzeccato ‘a tomba ‘e stu signore

nce steva ‘n’ata tomba piccerella,

abbandunata, senza manco un fiore;

pe’ segno sulamente na crucella.

E ‘ncopp’ ‘a croce appena se leggeva:

“ESPOSITO GENNARO – NETTURBINO”.

guardannola, che ppena me faceva

stu muorto senza manco ‘nu lumino!

Questa è la vita! ‘ncapo a me penzavo …

chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!

Stu povero maronna s’aspettava

ca pure a ll’atu munno era pezzente?

Mentre fantasticavo stu penziero,

s’era già fatta quase mezanotte,

e i’ rummanette ‘nchiùso priggiuniero,

muorto ‘e paura … nnanze ‘e cannelotte.

Tutto a nu tratto, che veco ‘a luntano?

Ddoje ombre avvicenarse ‘a parta mia …

Penzaje: stu fatto a me mme pare strano …

Stongo scetato … dormo o è fantasia?

Ate che fantasia! Era ‘o Marchese:

c’ ‘o tubbo, ‘a caramella e c’ ‘o pastrano;

chill’ato appriesso a isso un brutto arnese:

tutto fetente e cu’ na scopa mmano.

Continua domani

Educazione civica

Costituzione della Repubblica Italiana – 9

Titolo III

Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Continua.

Comportamento

Si studia sempre, tutta la vita. Per questo serve un metodo. – 3

Quanto e come studiare

Ma attenti a non pretendere l’impossibile. Se fate 10 ore di studio ininterrotto, renderete come se studiaste un’ora sola. L’attenzione può restare concentrata da 20 a 50 minuti. Sfruttate questa scoperta e usate la sveglia: 50 minuti di studio, poi una pausa di 5-10 minuti, e riprendete. Verificate se la musica classica vi aiuta o vi distrae. Studiate nelle ore di luce: 60 minuti di studio diurno equivalgono a 90 di studio notturno. Dormite almeno 8 ore per notte: nel sogno memorizzerete ciò che avete studiato legando i nuovi dati con quelli già presenti nel cervello.

Quando ci mettete a studiare 10 pagine di storia? E 10 di italiano? C’è chi è lepre in geografia e lumaca in biologia. Dipende dall’interesse, dall’insegnante e dalla conoscenza dei vocaboli che ha lo studente. Per scoprirlo cronometrate i vostri tempi. E scoprite anche quanto ci mettete a ripassare.

Indicativamente ogni mezz’ora di spiegazione richiede un’ora di studio. Preparate un grafico dei voti e delle ore di studio per ogni materia: se voti e ore sono proporzionate, tempi e metodi sono corretti.

Potete scegliere fra studiare in modo passivo o in modo attivo. Se studiate in modo passivo, cioè leggete e rileggete il testo fino a infilarvelo nella zucca, ci mettete più tempo e imparate meno. Chi va in profondità, cerca il senso di quello che sta studiando, riflette su quello che legge e collega i concetti nuovi con quelli precedentemente assimilati. Insomma, l’apprendimento è il lavoro di digestione della conoscenza in modo da modificare i modelli contenuti nel cervello che usiamo per interpretare il mondo. Se studiare vi annoia, vuol dire che state studiando passivamente. Come rendere attivo lo studio? L’80% di ciò che volete da un libro è contenuto nel 20% delle parole: di ogni pagina vi servono solo le informazioni rilevanti. Il vostro compito è farle saltare fuori prima ancora di leggere.

Almeno il 50% del tempo dello studio deve essere dedicato alla rielaborazione attiva di quanto avete letto: chiudete il libro e cercate di ripetere lo schema mentale. Se non ricordate almeno l’80% dei punti principali, vuol dire che avete letto troppo prima di ripetere. Verificate di non aver dimenticato parti importanti. Ora aggiungete particolari, pensate alle correlazioni con altri capitoli, altre materie, argomenti studiati gli anni precedenti, le implicazioni, l’utilità, l’esperienza personale, gli approcci alternativi. Si apprende personalizzando lo studio.

Quando ripasserete, leggerete solo la parte evidenziata: dovrebbe bastare a richiamarvi alla memoria tutto quello che ormai sapete. Quante volte ripassare? E a distanza di quanto? Gli studi sul successo delle campagne pubblicitarie dicono che lo spot va ripetuto spesso. Il giorno dopo il primo spot, se ne ricorda meno del 50%, e se non viene ripetuto sparisce. Se lo spot viene ripetuto quattro volte in un anno, se ne ricorda il 20%. Ma l’unico modo per ricordare almeno il 50% del messaggio tutto l’anno è quello di sentire lo spot almeno una volta al mese. Insomma, per ricordare alcuni punti, bisogna rinfrescarli continuamente, altrimenti sono da ristudiare.

Sfruttate le interrogazioni. Non sono tempo perso. Le domande che fanno gli insegnanti sono sempre le stesse: sono le cose che ritengono importanti, i loro pallini. Per assurdo, invece di stare attenti alle spiegazioni e di studiare, basterebbe imparare le risposte migliori date a quelle domande. Utilissime anche per il ripasso.

Comportamento

Si studia sempre, tutta la vita. Per questo serve un metodo. – 2

Tecnica dei “loci”

È’ forse la tecnica di memorizzazione più antica. La utilizzavano persino Aristotele e Cicerone. Serve a ricordare la sequenza degli avvenimenti, i punti di un discorso, ma anche i capitoli di un libro, i fatti salienti della vita di un autore latino legandoli a punti nello spazio.

Anche recitare aiuta a ricordare per esempio con la tecnica dei loci volete memorizzare il periodo fascista: con questa tecnica dovreste immaginare di essere voi quelli che tornano dal fronte della Prima guerra mondiale mutilati e senza lavoro. Ora andate nelle fabbriche, e fate gli operai che scioperano. Poi fate i fascisti della marcia su Roma con la camicia nera e un fare impettito. E sentite il pugnale che vi colpisce quando siete Matteotti e venite uccisi dai sicari fascisti. Interpretate quel ruolo finché vi è entrato dentro con le sue emozioni, le braccia che si agitano, la scenografia intorno, e sfruttate le immagini del libro per ricostruire tutto quanto…

Se dovete ricordare una sequenza di nomi senza senso, provate con la tecnica degli acronimi. Una delle sequenze più complicate e lunghe da ricordare è quella delle Alpi da occidente a oriente. Vi ricordate l’elenco: Marittime, Cozie, Graie, Pennine, Lepontine, Retiche, Atesine, Carniche e Giulie. Bene, se ve ne dimenticate sempre una, basta che vi ricordiate questa frase, trasmessa di generazione in generazione…. MA COn GRAn PEna LE RETI Anna CAla GIU’…E come ricordarvi la frase? Ovviamente immaginando un’Anna (ne conoscerete una no?) con le mani doloranti che fa scendere le reti dalla sua barca.

Sono utili anche le associazioni di idee, e più sono strampalate e ridicole, più facilmente le ricorderete. “Il Lucumone etrusco diventerà un lumacone”. Le Alpi Cozie? Una cozza! Pompeo fugge in Macedonia? Figuratevelo in costume da bagno che si tutta in una tazza di frutta. Se immaginate Cesare che attraversa il Rubicone su un guado fatto di dadi da gioco formato gigante, vi ricorderete anche “il dado è tratto”. I vostri stratagemmi possono essere anche a sfondo sessuale, tanto li sapete solo voi. In questo caso, fate attenzione a non rivelarli per sbaglio sotto interrogazione o peggio sotto esame.

Se per recuperare in poco tempo situazioni compromesse le tecniche di memorizzazione sono fondamentali, l’ideale però, se non ci sono emergenze, è studiare regolarmente. E’ per riuscirci bisogna 1) non rimandare 2) essere motivati. E se non si vuole rimandare un’attività, il solo metodo è farla subito. I procrastinatori hanno voti più bassi e sono più stressati, soprattutto nei periodi delle verifiche. Un buon metodo per non procrastinare è visualizzare passo per passo che cosa è richiesto per raggiungere il risultato finale: in questo modo 80% degli studenti riesce a finire prima del previsto. Inoltre bisogna motivarsi allo studio non perché si è obbligati o per far piacere ai genitori. Ma per interesse, per saperne di più, per capire, perché con le giuste motivazioni si è più soddisfatti e si hanno migliori risultati.

Non bisogna confondere ascoltare con udire. Sono due cose diverse. Udire è un’attività passiva, ascoltare richiede l’utilizzo del pensiero, è una modalità attiva. Ascoltare non è facile. E’ l’abilità più difficile da imparare a scuola dopo la lettura. Bisogna concentrare l’attenzione su quello che viene detto e prendere appunti sfruttando abbreviazioni, simboli, segni convenzionali. Continua domani.

Comportamento

Si studia sempre, tutta la vita. Per questo serve un metodo.

Si comincia a studiare alle elementari, si continua alle medie, alle superiori, all’università. Credete di aver finito? Vi sbagliate: si studia tutta la vita. Per aggiornarsi, per imparare cose nuove, per cambiare lavoro, per prendere la patente, per far funzionare l’ultimo programma del computer. Ma nessuno insegna come studiare. Cioè come prendere appunti, come leggere quello che si deve studiare e come sottolineare, come costruire una mappa per organizzare le idee, quali strategie usare per memorizzare nomi e formule.

Ogni studente è costretto a reinventare un metodo invece di migliorare e adattare a se stesso quelli già esistenti e collaudati.

Esistono infatti molti sistemi per migliorare il rendimento nello studio (e di conseguenza fare meno fatica). Ma bisogna adattarli alle proprie esigenze. Che possono essere diverse: c’è chi infatti ha bisogno di studiare un argomento in profondità e chi invece ha solo urgente necessità di rimediare in tempi brevi a un quadrimestre disastroso. Per esempio chi ha appena incassato una pagella da profondo rosso. Inutile perdersi d’animo. Correre ai ripari è possibile: ci vuole metodo e organizzazione. Ecco qualche esempio.

Tempi e metodi

  1. Datevi delle priorità. La materia che vi piace meno e sapete peggio viene per prima.
  2. Memori della “prima legge di Parkinson”, datevi dei tempi. La legge infatti recita: il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile. Dieci pagine si leggono in mezz’ora circa, ma se vi date due ore le impiegherete tutte. Non fate neppure l’errore opposto: non presumete troppo dalle vostre forze. E allora come procedere? Con metodo. Segnate sul diario quando è prevista l’interrogazione (se fate l’università segnate la data dell’appello). Quante pagine dovete fare, e quanti giorni di studio avete? Dividete le pagine per i giorni: il risultato è il numero di pagine da studiare ogni giorno. Potete studiarne di più, non di meno. Evidenziate il programma sul diario e ripetete il procedimento per tutte le materie barcollanti, senza abbandonare quelle in cui andate bene. Quando esaurite il compito quotidiano, ricompensatevi. Per esempio con una serata al cinema o una partita a calcetto.
  3. Fotografica o cinestesica? Decidete qual è il metodo di studio che più vi si addice. Dipende dal tipo o dai tipi di memoria che avete sviluppato di più. Per scoprirlo analizzate come preferite trascorrere il tempo libero.

Tipo a. Amate guardare la tv, o i film, o mostre fotografiche? Se dovete cercare un indirizzo preferite leggerlo sulla cartina piuttosto che chiederlo ad un passante? Se la risposta è affermativa, allora è molto probabile che la vostra memoria sia prevalentemente visiva, come per il 65% della popolazione. Vedete, leggete, visualizzate. Per voi sono ideali la tecnica dei loci, le mappe, gli schemi, ma anche i diagrammi e le foto. Ed è importante com’è impaginato il libro di testo (titoli, sottotitoli e caratteri evidenziati).

Tipo b. Ascoltate musica o la radio? Preferite farvi raccontare le storie piuttosto che leggerle? La vostra memoria ha componenti prevalentemente uditive, come il 30% della popolazione. Sfruttatele ascoltando le spiegazioni e le interrogazioni. Studiate con un compagno. Usate filastrocche, rime e anagrammi. Ripetete ad alta voce. Usate il registratore per registrarvi quando ripetete la lezione.

Tipo c. Nel tempo libero siete un tipo attivo, fate sport o bricolage? Allora è probabile che la vostra memoria cinestesica, cioè legata al movimento, sia sviluppata, come nel 5% della popolazione: che preferisce muoversi, toccare, scrivere e fare. Sfruttatela: prendete appunti, fate sottolineature, schizzi, recitate interpretando i personaggi storici o letterari, e ripetete passeggiando. Continua domani.

Costituzione della Repubblica Italiana – 8

Costituzione della Repubblica Italiana

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia rassicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito, secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Continua – 8 

Costituzione della Repubblica Italiana

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione II

La formazione delle leggi

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte

della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazioni a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81.

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Continua – 7

Costituzione della Repubblica Italiana

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La Legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Continua – 6.

Educazione civica

Democrazia – 1

Forma di governo basata sulla sovranità popolare.  Si parla di democrazia diretta se il potere legislativo è esercitato direttamente dal popolo e di democrazia indiretta se esso è delegato a rappresentanti eletti dal popolo.

Nella Grecia antica la democrazia era il metodo di governo delle poleis (città-stato), che consentiva la partecipazione al potere di tutti gli uomini liberi (in presenza di un regime schiavistico) in contrapposizione a monarchia e oligarchia (cioè al potere di soli gruppi ristretti).

Pur nelle varianti storiche e locali che presentava, la democrazia greca era sempre essenzialmente diretta.

Il fondamento della democrazia moderna, come rivendicazione della sovranità popolare, è il giusnaturalismo del XVII secolo, con il suo principio di uguaglianza civile e politica dei cittadini. Il principio etico-politico dell’uguaglianza come elemento costitutivo della democrazia fu teorizzato nel XVIII secolo da J.J. Rousseau, che propose una democrazia diretta realizzata attraverso l’autogoverno. Sul piano della verifica storica il concetto di “potere del popolo” però non si è identificato nel principio dell’autogoverno, ma è servito solo a indicare il “principio di legittimità” dei governanti, che trovano la propria “fonte politica” nella libera scelta di chi li elegge: è questo il principio ispiratore della “carta dei diritti” (1776) da cui scaturì la carta costituzionale degli Stati Uniti d’America. Se fino al secolo scorso per democrazia si intendeva l’estensione a tutti i cittadini dei diritti prima riservati alle minoranze abbienti, oggi il termine, al di là del puro significato politico di delega del potere popolare ai governanti, di garanzia delle loro libertà personali e di riconoscimento della pluralità dei partiti, indica un sistema atto a migliorare la convivenza fra gli uomini.

Per quanto riguarda l’attuazione storica della democrazia, nella realtà contemporanea esistono forme di governo il cui fine è la realizzazione di una società egualitaria, pur non fornendo gli strumenti che permettano di fatto la partecipazione al potere di tutti i cittadini, e altre forme di governo che, senza voler essere egualitarie, forniscono gran parte di tali strumenti.

Nel primo caso si parla di democrazia sostanziale, nel secondo di democrazia formale: è evidente che una democrazia sostanziale può non essere formale e viceversa. La democrazia sostanziale, avendo come postulato fondamentale l’egualitarismo, tende alla realizzazione del socialismo, mentre quella formale, che sottolinea l’importanza delle libertà civili e in genere della libertà di dissenso, è espressione del pensiero liberale.

Costituzione della Repubblica Italiana

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono asse-gnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indi-cati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per con-correre con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere prov- vedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pub-blici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi prov- vedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osser-varne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Costituzione della Repubblica Italiana

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART.35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad

affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge

nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

ART.36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla

famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e

non può rinunziarvi.

ART.37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retri-

buzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consen-

tire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla

madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART.38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere

ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vec-

chiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento pro-

fessionale.

 Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predi-

sposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

ART.39.

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione

presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un

ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART.40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

ART.41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività eco-

nomica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART.42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo

Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina

i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la fun-

zione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo in-

dennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testa-

mentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART.43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a

comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,

che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni

di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART.44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti

sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la

bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART.45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere

di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e

favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli oppor-

tuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

ART.46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le

esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavora-

tori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione

delle aziende.

ART.47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disci-

plina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,

alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azio-

nario nei grandi complessi produttivi del paese.

Educazione Civica – Costituzione della Repubblica Italiana – 3

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 3

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART.29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fon-

data sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,

con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

ART.30.

E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche

se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i

loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e

sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART.31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la for-

mazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare

riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti neces-

sari a tale scopo.

ART.32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i

limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART.33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole

statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,

senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chie-

dono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trat-

tamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi

di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio

professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di

darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART.34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere

i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Costituzione della Repubblica Italiana – 2

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

 

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

 

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

 

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

 

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

 

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

 

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

 

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

 

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

 

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

 

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

 

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

 

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

 

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

 

ART. 26.

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

 

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

 

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

EDIZIONE CON NOTE

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI (Articoli 1 – 12)

PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – RAPPORTI CIVILI (Articoli 13 – 20)
TITOLO II – RAPPORTI ETICO-SOCIALI (Articoli 29 – 34)
TITOLO III – RAPPORTI ECONOMICI (Articoli 35 – 47)
TITOLO IV – RAPPORTI POLITICI (Articoli 48 – 54)

PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I – IL PARLAMENTO
SEZIONE I – LE CAMERE (Articoli 55 – 69)
SEZIONE II – LA FORMAZIONE DELLE LEGGI (Articoli 70 – 82)
TITOLO II – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Articoli 83 – 91)
TITOLO III – IL GOVERNO
SEZIONE I – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Articoli 92 – 96)
SEZIONE II – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Articoli 97 – 98)
SEZIONE III – GLI ORGANI AUSILIARI (Articoli 99 – 100)
TITOLO IV – LA MAGISTRATURA
SEZIONE I – ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE (Articoli 101 – 110)
SEZIONE II – NORME SULLA GIURISDIZIONE (Articoli 111- 113)
TITOLO V – LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (Articoli 114 – 133)
TITOLO VI – GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I – LA CORTE COSTITUZIONALE (Articoli 134 – 137)
SEZIONE II – REVISIONE DELLA COSTITUZIONE – LEGGI COSTITUZIONALI (Articoli 138 – 139)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I – XVIII)

NOTE

INDICE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

                                                      COSTITUZIONE

                                          DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                          (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)

                             IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

         Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del

         22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

         Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

                                                   PROMULGA

          La Costituzione della repubblica Italiana nel seguente testo:

                                         PRINCIPI FONDAMENTALI

                                                        ART. 1.

            L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

            La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti

            della Costituzione.

                                                        ART. 2.

             La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia

             Come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità,

             e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

             economica e sociale.

                                                         ART. 3.

             Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

             senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli-

             tiche, di condizioni personali e sociali.

             E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico

             e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,

             impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipa-

             zione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale

             del Paese.

                                                          ART. 4.

             La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

             condizioni che rendano effettivo questo diritto.

             Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la

             propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso mate-

             riale o spirituale della società.

                                                          ART. 5.

             La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie

             locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentra-

             mento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legisla-

             zione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

                                                          ART. 6.

             La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

                                                           ART. 7.

             Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipen-

             denti e sovrani.

             I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,

             accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costi-

             tuzionale.

                                                            ART. 8.

             Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

             Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi

             secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento

             giuridico italiano.

             I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con

             le relative rappresentanze.

                                                           ART. 9.

             La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

             tecnica.

             Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

                                                           ART. 10.

             L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto interna-

             zionale generalmente riconosciute.

             La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità

             delle norme e dei trattati internazionali.

             Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle li-

             bertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo

             nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

             Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

                                                           ART. 11.

             L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri po-

             poli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali con-

sente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità,

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale

scopo.

ART.12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a

tre bande verticali di eguali dimensioni.

continua 1