Glossario di economia – 7

Amministratori di società – 2

Gli amministratori di società per azioni

Nelle società per azioni le competenze sono ripartite tra l’assemblea e gli amministratori: alla prima spettano i poteri esaminati nella voce relativa all’assemblea di società, ai secondi tutti gli altri poteri di gestione. La competenza degli amministratori è quindi residuale. Agli amministratori compete altresì il potere di rappresentare la società; gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, con le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo.

Gli amministratori sono normalmente nominati dall’assemblea ordinaria; i primi amministratori sono però nominati nell’atto costitutivo; in determinate ipotesi gli amministratori possono essere nominati dallo stesso consiglio di amministrazione per cooptazione o dallo stato o da altri enti pubblici. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni; essi sono rieleggibili (salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo) e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo (salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa). L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

L’amministrazione della società può essere affidata a una persona (amministratore unico) o a una pluralità di persone: in questo secondo caso si costituisce necessariamente un organo collegiale, il consiglio di amministrazione. Quest’ultimo, poi, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni (ma non la competenza relativa alla redazione del progetto di bilancio) a un organo collegiale ristretto, composto di alcuni dei suoi membri (comitato esecutivo), o a uno o più dei suoi membri (amministratori delegati). Nella prassi delle grandi società per azioni il comitato esecutivo (o l’amministratore o gli amministratori delegati) costituiscono l’organo in cui si incentra il potere di gestione, mentre il consiglio di amministrazione assume il ruolo di organo di ratifica e di controllo dell’operato dei primi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; il voto non può essere dato per rappresentanza.

La deliberazione del consiglio, qualora sia potenzialmente dannosa alla società, può entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se è stata adottata col voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi. Gli amministratori devono adempiere i doveri a essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario. Essi sono responsabili solidalmente verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, verso i creditori sociali per i danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, verso i singoli soci e i terzi per i danni derivanti direttamente da propri atti colposi o dolosi. La responsabilità verso la società viene fatta valere con un’azione giudiziaria volta a ottenere il risarcimento dei danni, promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea ordinaria. La responsabilità verso i creditori sociali viene fatta valere con un’azione giudiziaria che può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La responsabilità verso i singoli soci o i terzi viene fatta valere con azioni individuali di questi ultimi.

Nelle cooperative gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie: l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. Continua

Economia – Glossario di economia – 6

All’ordine: clausola che caratterizza i titoli di credito trasferibili mediante girata.

Allo scoperto: si dice di vendita a termine di titoli non posseduti in attesa di un ribasso delle quotazioni. Nel linguaggio bancario, si dice “allo scoperto” l’apertura di credito concessa in assenza di garanzie.

Allungamento, foglio di: foglio applicato alla cambiale e all’assegno bancario per consentire di aumentare il numero delle girate.

Al meglio: espressione che indica un ordine di borsa da eseguire senza limitazione di prezzo nel corso della seduta.

Alternative investment market: in sigla AIM, mercato regolamentato europeo, con sede a Londra, attivo dal 1995. E’ rivolto a imprese in fase di rapido sviluppo e di piccole e medie dimensioni.

American depositary receipts: in sigla ADR, certificati che rappresentano titoli di società estere acquistati da investitori statunitensi tramite filiali estere di una banca statunitense: questa rilascia al compratore l’ADR, mentre il titolo acquistato resta depositato presso la filiale. Gli ADR si diffusero soprattutto negli anni 1979-80 in un periodo di notevole debolezza del dollaro, per facilitare al risparmiatore statunitense le operazioni sui mercati europei.

Amex: sigla di American Stock Exchange, una delle principali borse degli Stati Uniti.

Amministratore delegato: soggetto al quale, nella società per azioni, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni. Tale delega può essere conferita a un solo o a più amministratori delegati.

Amministratore unico: soggetto al quale sono affidati i poteri di amministrazione nelle società per azioni, quando gli stessi non siano conferiti a un organo collegiale, detto consiglio di amministrazione.

Amministratori di società: soggetti cui compete, nelle società, il potere di gestire gli affari sociali e, più precisamente, quella sfera di potere di gestione che non è attribuita ai soci (nelle società di persone) o all’assemblea (nelle altre società). Agli amministratori (normalmente ad alcuni di essi) è altresì affidato il compito di rappresentare la società nei rapporti esterni (cioè di compiere gli atti in nome e per conto della società stessa). Nelle società di persone il socio è normalmente amministratore, nelle società di capitali e nelle società cooperative gli amministratori sono nominati dall’assemblea dei soci.

  1. Gli amministratori di società di persone.

L’amministrazione, nella società semplice e nella società in nome collettivo, spetta a ciascun socio, nella società in accomandita semplice, a ciascun accomandatario, disgiuntamente dagli altri. Tale regola ha carattere dispositivo, nel senso che il contratto sociale può prevedere che l’amministrazione della società spetti soltanto ad alcuni soci o accomandatari oppure che spetti (a tutti o ad alcuni soci) congiuntamente.

Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore a diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta: in tal caso decide sull’opposizione la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Se il contratto sociale prevede il regime di amministrazione congiunta, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è stabilito che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza degli amministratori, questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Se il contratto sociale prevede che solo alcuni soci siano amministratori e contiene la nomina degli stessi, questi possono essere revocati solo per giusta causa; se gli amministratori sono nominati con atto separato, successivo al contratto sociale, la revoca degli stessi richiede il consenso unanime dei soci. Continua – 6

Economia e finanza

Glossario di economia – 5

aggregato

grandezza economica composita, ottenuta sommando grandezze individuali e rilevante ai fini dello studio di un settore o di un intero sistema economico (macroeconomia). I dati aggregati sono generalmente espressi in valore. Sono esempi di grandezze aggregate: il prodotto nazionale, i consumi, gli investimenti, la spesa pubblica ecc.

aliquota

quota parte. In materia fiscale, è il tasso fisso o variabile, espresso solitamente da una misura percentuale, applicabile all’imponibile per la determinazione del tributo.

alla pari

espressione che indica uguaglianza tra prezzo di emissione di un titolo e suo valore nominale.

allibramento

nell’uso corrente sinonimo di registrazione. Attiene alle operazioni connesse alla tenuta di libri o registri nei quali devono essere compiute le annotazioni in cui consiste, appunto, la registrazione di determinati atti o determinate partite contabili.

allineamento

in un sistema di cambi fissi, mutamento della parità di una moneta rispetto a una moneta base del sistema, deliberato in conseguenza della svalutazione o rivalutazione di una terza moneta, rispetto alla moneta base.

al listino

espressione che indica un ordine di borsa da eseguire in chiusura, cioè al prezzo ufficiale del listino del giorno stabilito.

allocazione delle risorse

processo che determina la ripartizione delle risorse produttive di un’economia tra le produzioni dei beni; o, anche ripartizione dei beni prodotti tra diversi tipi di usi finali. Quando nelle risorse produttive si includono le risorse naturali e il lavoro disponibili all’inizio del periodo corrente e di un certo numero di periodi futuri, e negli usi finali di ciascun periodo si includono sia il consumo sia l’investimento (la domanda di nuovi beni capitali), si parla propriamente di allocazione intertemporale. In un’economia di mercato l’allocazione delle risorse dipende (con l’eccezione, peraltro cospicua, dell’allocazione delle risorse ai consumi collettivi) dal coordinamento spontaneo, nei mercati dei beni e dei servizi produttivi, delle scelte di una moltitudine di individui indipendenti, oltre che dal coordinamento delle scelte di risparmio e di investimento individuali nei mercati finanziari e dei beni capitali nuovi, e dalle aspettative dei soggetti circa il futuro. In un’economia pianificata questo processo viene attuato mediante l’esecuzione, per ordini amministrativi, di piani di breve e lungo periodo. Tenendo presente che allocazione indica anche il risultato del processo allocativo (la distribuzione tra gli individui del particolare paniere di beni prodotti e dei servizi lavorativi effettuati, dati la distribuzione delle risorse tra gli individui, lo stato della tecnologia, le preferenze degli individui ecc.); ci si può chiedere quando un’allocazione sia migliore di un’altra. La risposta a questa domanda presuppone la definizione di un criterio di ottimalità. Il criterio più famoso e più diffuso per confrontare diverse allocazioni è quello associato al nome di V. Pareto secondo il quale un’allocazione è preferita a un’altra se, nella prima, l’utilità di ciascun individuo non è minore della corrispondente utilità nella seconda; e se, inoltre, l’utilità di almeno un individuo è maggiore nella prima che nella seconda allocazione. Continua.

Economia

Economia e Finanza – Glossario 4

Aggiotaggio

Reato commesso da chi, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose, o ricorre ad altri artifici per provocare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato. E’ compreso, sotto la rubrica “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, nell’art. 501 codice penale, che prevede la reclusione fino a tre anni e la multa da 516 a 25.800 €. Con legge 27 novembre 1976 n. 787 è stato inserito nel codice penale l’articolo 501 bis, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 56 a 25.800€ chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compia manovre speculative ovvero occulti, accaparri o incetti materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. L’incriminazione è estesa, per quanto riguarda le stesse merci e l’esercizio delle medesime attività, a chi, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità delle merci suddette. La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza, nonché la pubblicazione della sentenza. In tutte le ipotesi, le merci vengono sequestrate e poi coattivamente vendute.

L’articolo 2628 codice civile con la reclusione da 1 a 5 anni e una multa pecuniaria la condatta di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori nonché ex art. 2636 codice civile, di amministratori giudiziari e commissari governativi che diffondano notizie false o adottino altri mezzi fraudolenti atti a provocare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli a essa appartenenti. Si tratta di una fattispecie sia di infedeltà patrimoniale, sia di frode, che si configura come reato speciale rispetto all’aggiotaggio comune (cosiddetto aggiotaggio societario).

Con legge 17 maggio 1991 numero 157 è stata introdotta una nuova figura, definibile “frode nel mercato mobiliare”: viene, infatti, punito con la reclusione fino a sei mesi e con una multa pecuniaria chiunque divulghi notizie false, esagerate o tendenziose ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi, idonei a influenzare sensibilmente il prezzo vi valori mobiliari. Il delitto è aggravato qualora si agisca al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l’apparenza di un mercato attivo di tali valori mobiliari. Se tali fini vengono raggiunti, le sanzioni sono ulteriormente aumentate e si applicano altresì le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici, dell’interdizione da una professione o da un’arte, dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La pena è raddoppiata se il reato è commesso da soggetti qualificati, quali gli amministratori, compresi quelli che esercitino di fatto il controllo delle società, i liquidatori, i direttori generali, i dirigenti, i sindaci e i revisori dei conti (di società o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazione), gli agenti di cambio, i membri o i dipendenti della consob. La pena è ugualmente raddoppiata se il reato è commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa. Con questa figura di reato, che si aggiunge a quelle di aggiotaggio comune e dell’aggiotaggio societario, il legislatore ha voluto ampliare ulteriormente la tutela del mercato mobiliare.

Ai settori creditizio e finanziario sono, infine, riservate le figure criminose dell’aggiotaggio bancario e dell’aggiotaggio su strumenti finanziari, disciplinati rispettivamente dall’articolo 138 del testo unico banche (decreto legislativo 1° settembre 1993 numero 385) e dall’articolo 181 del testo unico finanza (decreto legislativo 58/1998.

Aggiotaggio bancario

Divulgazione in qualunque forma, di notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico. In base all’articolo 138 del decreto legislativo 1993 numero 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) chiunque sia colpevole di aggiotaggio bancario è punito con le pene stabilite dall’articolo 501 del codice penale.

Aggiotaggio su strumenti finanziari

Reato consistente nel divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o l’apparenza di un mercato attivo dei medesimi. E’ sanzionato con la reclusione fino a 3 anni e con una multa pecuniaria. Ove si verifichi la sensibile alterazione del prezzo o l’apparenza di un mercato attivo, le pene sono aumentate.

Economia e Finanza – glossario 3

Agente di cambio

Intermediario mobiliare operante nei mercati regolamentati di strumenti finanziari. Giuridicamente è considerato un mediatore, e come tale gli è fatto divieto di operare per proprio conto. Si limita dunque a fare affari per conto dei terzi che gli conferiscono il mandato (“ordine”) di comprare o di vendere.

A partire dall’entrata in vigore della legge 2 gennaio 1991 n. 1 non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio e pertanto essi costituiscono un ruolo a esaurimento. Gli agenti di cambio ancora in attività sono tenuti a rispettare numerose delle regole stabilite con la riforma dei mercati finanziari avviata con la citata legge e sistematizzate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Le disposizioni ad essi applicabili sono riassunte nell’articolo 201 del citato testo unico.

Agenzia

Contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altro (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata. L’incarico di promuovere è distinto da quello di concludere i contratti, anzi la conclusione resta spesso affidata alla ditta preponente che sottoscrive il contratto preparato dall’agente. Condizione essenziale del rapporto di agenzia è il carattere stabile, cioè sistematico e continuativo, dell’attività promozionale esercitata dall’agente nell’interesse del preponente; il compenso per quest’attività (provvigione) consiste di solito in una percentuale sul valore di ogni affare concluso.

L’agente resta un soggetto autonomo e come tale assume su di sé il rischio relativo all’organizzazione dell’attività commerciale nella zona di sua competenza, liberando così l’azienda da questo rischio e da qualsiasi impegno verso il personale utilizzato nell’attività dell’agenzia.

Proprio in considerazione di questa fondamentale ambiguità della figura dell’agente (a metà strada tra soggetto autonomo e lavoratore subordinato), la disciplina del rapporto di agenzia mostra diverse analogie con quella del rapporto subordinato. Gli accordi economici, infatti, sono stati ricalcati sui contratti collettivi di lavoro, e anche in campo normativo alcuni istituti, come il recesso e l’indennità di scioglimento del contratto, sono stati regolati da quegli stessi accordi (e più tardi dal codice civile) sulla traccia di quanto stabilisce al riguardo la legge sull’impiego privato. Altro punto di contatto è costituito dall’indennità che l’imprenditore deve versare all’agente allo scioglimento, per qualsiasi causa, del contratto di agenzia.

Aggio

Differenza tra il tasso di cambio relativo a due monete e il loro rapporto teorico di scambio basato sulla parità aurea. E’ detto aggio anche il compenso percentuale percepito dai concessionari per il servizio di riscossione delle imposte.

Aggio su prestiti

Maggiore importo che viene riscosso all’accensione di un prestito rispetto al suo valore nominale. Deve essere iscritto nel passivo dello schema di stato patrimoniale del bilancio regolato dall’articolo 2424 codice civile sotto la voce “ratei e risconti”, con separata indicazione. Costituisce un ricavo sospeso e deve essere ripartito tra i vari esercizi in base alla durata del prestito. Determina un tasso effettivo del prestito inferiore a quello nominale.

Economia e finanza – glossario 2

Acconto sul dividendo

Utile versato ai soci come anticipo sul dividendo non ancora deliberato dall’assemblea. Può essere distribuito con delibera del consiglio di amministrazione solo da società il cui bilancio è assoggettato per legge al giudizio di una società di revisione iscritta all’albo tenuto dalla Consob. La possibilità di distribuire acconti deve essere previsto dallo statuto della società e non è consentita quando nell’ultimo bilancio approvato risultano delle perdite in sospeso. La delibera degli amministratori deve essere presa sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali deve risultare che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione degli acconti; deve, inoltre, essere acquisito il parere della società di revisione. L’ammontare distribuito ai soci a titolo di acconto sui futuri dividendi non può superare il minore tra gli importi degli utili conseguiti alla chiusura dell’esercizio precedente (risultanti dal prospetto contabile), diminuito delle quote che dovranno obbligatoriamente essere destinate a riserva, e quello delle riserve disponibili, cioè delle riserve non sottoposte a limitazioni di natura civilistica o fiscale. La distribuzione dell’acconto è soggetta alle stesse norme fiscali che regolano la distribuzione dei dividendi.

Accordo interbancario

Intesa tra aziende di credito sulle condizioni (tassi, valute, commissioni, garanzie) alle quali vengono offerti i servizi bancari allo scopo di limitare la concorrenza. Tale pratica, diffusa un tempo in vari sistemi bancari, compreso quello italiano, contrasta con la normativa antitrust.

Acid test

Indicatore usato nell’analisi di bilancio. E’ dato dal rapporto tra le poste con elevato grado di liquidità e le passività correnti. E’ desiderabile che non sia inferiore all’unità.

Adverse selèction

Fenomeno studiato tipicamente nella letteratura microeconomica, originato da asimmetrie informative nella stipulazione dei contratti. Un tipico contratto in cui tale problema emerge è quello di assicurazione. L’assicurato conosce le proprie caratteristiche personali, mentre la compagnia di assicurazione dispone solo di un’informazione parziale su tali caratteristiche. Si indica con P il premio che la compagnia applica indistintamente a tutti i clienti assicurati, con C il costo monetario che l’assicurazione deve sostenere allorché si verifica un certo evento (un incidente, per esempio). Ipotizzando che i clienti si dividano in due gruppi A e B, a seconda della probabilità, alta o bassa, che si verifichi l’evento per il quale si sono assicurati. Denotiamo con Qa, e Qb, e Na, Nb, rispettivamente, le probabilità di incidente e il numero di soggetti dei gruppi A e B.

Affidamento “salvo buon fine”

Linea di fido che viene utilizzata dalle imprese che presentano all’incasso, alla clausola “salvo buon fine”, cambiali (pagherò o tratte) o, più comunemente disposizioni di incasso. La banca accredita l’importo nominale degli effetti in conto corrente secondo varie possibili modalità e addebita l’importo delle commissioni di incasso. Se alla scadenza gli effetti non vengono regolarmente riscossi, la banca si rivale su chi li aveva presentati all’incasso addebitando l’importo in conto corrente.

Affissione in borsa

Modalità di pubblicazione di atti nei locali della borsa. Prima della completa telematizzazione delle negoziazioni, riguardava provvedimenti quali l’esclusione definitiva o temporanea di operatori insolventi deliberata dalla deputazione di borsa.

Affogliamento

Sostituzione del foglio cedole esaurito nei titoli pubblici e privati.

After hour

Mercato borsistico organizzato da Borsa Italiana spa che si svolge dalle 18 alle 20,30 di ogni giorno di borsa aperta, concepito come proseguimento dell’attività di negoziazione dopo l’orario di chiusura ufficiale. Continua

economia e finanza – 1

  glossario – 1

ABI: è la sigla di di Associazione bancaria italiana, libera associazione cui aderiscono tutti gli istituti di credito italiani e molte società finanziarie.

Fondata nel 1919 e ricostituita nel 1945, ha sede a Roma. Tutela gli interessi degli associati e ha avuto un ruolo importante nella promozione di accordi interbancari. Tra i suoi compiti di maggior rilievo oltre alla tutela degli interessi delle associate, rientrano i rapporti con le autorità monetarie e le associazioni di categoria di altri paesi.

A BREVE: è l’espressione finanziaria che designa una transazione destinata a concludersi al massimo entro 18 mesi.

ACCAPARRAMENTO: è l’acquisto in quantità sempre più grandi di merci, materie prime, titoli di cui si prevede un aumento di prezzo. E’ incluso tra i delitti contro l’economia pubblica l’accaparramento inteso come sottrazione dal mercato di materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro. In determinati casi, si configura il reato di aggiotaggio.

ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA: forma di concorrenza sleale tra aziende di credito condotta, per esempio, concedendo fidi non richiesti o spingendo il personale a fare incetta di depositi con l’offerta di incentivi economici.

ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE: attività di vigilanza svolta dagli uffici finanziari della polizia tributaria secondo le modalità previste dall’art. 33 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633.L’accesso consiste in un’operazione mediante la quale l’organo accertatore si porta materialmente nei luoghi ove sia possibile reperire dati attinenti all’attività da verificare. Con esso si, esprime concretamente un potere di ingresso che può essere esercitato anche contro la volontà del contribuente, nei luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. L’accesso nei luoghi suddetti deve essere autorizzato dal capo dell’ufficio, mentre, se si tratta di luoghi ove viene svolta attività professionale, l’autorizzazione deve essere data dal procuratore della repubblicaAnche l’accesso alle abitazioni, agli automezzi, ai circoli privati o ad altri locali simili deve essere autorizzato dal procuratore della repubblica allorché esistano gravi indizi di violazione alle norme tributarie.I poteri ispettivi sono stati ampliati dall’art.18 della legge 413 del 1992 con l’abolizione del segreto bancario. In precedenza gli accessi presso gli istituti di credito erano ammessi soltanto in limitate circostanze e previa autorizzazione giudiziaria.L’ispezione costituisce l’esame diretto di tutti i libri contabili, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali presso i quali viene effettuato l’accesso, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria. Se il contenuto del documento non può essere riprodotto nel processo verbale, né può essere disposto il sequestro. La documentazione ispezionata può inoltre essere sottoposta a sequestro nel caso in cui il contribuente non sottoscriva il processo verbale o ne contesti il contenuto.La verifica accerta la conformità dell’operato del contribuente alla normativa fiscale, rilevando le violazioni formali o sostanziali esistenti.

ACCETTAZIONE BANCARIA: tratta spiccata da un’impresa nei confronti di una banca, nell’intento di negoziarla sul mercato, per un importo ovviamente inferiore a quello indicato nel titolo stesso, allo scopo di provvedersi di danaro liquido. Traente è quindi un imprenditore, trattario un ente creditizio, prenditore (normalmente) lo stesso traente: quest’ultimo gira la cambiale a un terzo (mediante una girata senza garanzia) dopo che la stessa è stata accettata dalla banca trattaria. L’impresa emittente si impegna verso la banca accettante a rimetterle, alla scadenza dell’accettazione, la liquidità necessaria per la sua estinzione. L’accettazione bancaria ha raggiunto in Italia notevoli livelli di diffusione alla fine degli anni Settanta e all’inizio degli anni Ottanta (cioè in un periodo caratterizzato da elevato costo del danaro e da restrizioni al credito) per le caratteristiche che la assimilano a un titolo di credito a reddito fisso a breve termine con un rendimento elevato (in genere un punto, un punto e mezzo al di sotto del prime rate). Il rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto pagato dal possessore e il valore nominale del titolo. L’utilizzo delle accettazioni bancarie è notevolmente diminuito per ragioni fiscali, mentre in precedenza le stesse erano sottoposte alla sola imposta di bollo, con il d.l. 2 ottobre 1981 n.546 convertito con modificazioni con la legge 1° dicembre 1981 n.692 sono stati assoggettati alla ritenuta del 15% i proventi da esse derivanti; la ritenuta è stata ulteriormente elevata al 27% con il d.lg. 21 novembre 1997 n.461 in vigore dal 1° luglio 1998. Per disposizione della Banca d’Italia, le banche non possono rilasciare accettazioni per un importo superiore a due quinti del loro patrimonio. Continua